Nel tentativo di dare una risposta efficace all’allarme provocato da alcuni episodi di violenza sessuale e di atti persecutori era prevedibile che il legislatore sarebbe intervenuto sugli assetti delle misure cautelari. Era altresì scontato che la direzione prescelta sarebbe stata quella d’irrigidire l’apparato. Di qui, l’ennesimo ritocco legislativo all’art. 275 comma 3 c.p.p., con un cospicuo ampliamento del novero dei reati per i quali scattano criteri “automatici” d’applicazione della custodia cautelare. Sul fronte degli strumenti coercitivi, poi, si registra all’art. 282-ter c.p.p. un nuovo istituto, il divieto d’avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che, idealmente, si va ad affiancare - ma anche a sovrapporre - alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare di cui all’art. 282-bis c.p.p. Lo scritto dimostra, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 275 comma 3 c.p.p., alla luce dei precetti provenienti dalla Costituzione e degli insegnamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Zacche', F. (2009). Vecchi automatismi cautelari e nuove esigenze di difesa sociale. In O. Mazza, F. Viganò (a cura di), Il "pacchetto sicurezza" 2009. (Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94) (pp. 283-298). Torino : Giappichelli.
Vecchi automatismi cautelari e nuove esigenze di difesa sociale
ZACCHE', FRANCESCO
2009
Abstract
Nel tentativo di dare una risposta efficace all’allarme provocato da alcuni episodi di violenza sessuale e di atti persecutori era prevedibile che il legislatore sarebbe intervenuto sugli assetti delle misure cautelari. Era altresì scontato che la direzione prescelta sarebbe stata quella d’irrigidire l’apparato. Di qui, l’ennesimo ritocco legislativo all’art. 275 comma 3 c.p.p., con un cospicuo ampliamento del novero dei reati per i quali scattano criteri “automatici” d’applicazione della custodia cautelare. Sul fronte degli strumenti coercitivi, poi, si registra all’art. 282-ter c.p.p. un nuovo istituto, il divieto d’avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che, idealmente, si va ad affiancare - ma anche a sovrapporre - alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare di cui all’art. 282-bis c.p.p. Lo scritto dimostra, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 275 comma 3 c.p.p., alla luce dei precetti provenienti dalla Costituzione e degli insegnamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.