A dieci anni dall’adozione dello Statuto della Città Metropolitana di Milano, ci si interroga su uno specifico profilo: l’elezione diretta del Sindaco metropolitano. Incolpevolmente inattuata, la scelta statutaria rimane un manifesto sospeso nell'attesa della necessaria legge statale che ne disciplini il sistema elettorale. La l.n. 56/2014 (c.d. "legge Delrio"), infatti, prevede l'individuazione ope legis del vertice nel Sindaco del Comune Capoluogo, ma ammette le C.M. con popolazione superiore ai 3 milioni di abitanti (oppure in esito all’articolazione del Comune capoluogo in più Comuni; art. 1, co. 22) a optare per l'elezione diretta, subordinata alla definizione statuale della relativa disciplina elettorale, ad oggi mai attuata. A seguito di alcune pronunce del giudice costituzionale, il Legislatore ha mosso i primi passi ed è all'esame del Parlamento una proposta di legge per l'introduzione "a livella" dell'elezione diretta del Sindaco metropolitano. Tuttavia sembra correre oltre quanto necessario a ricondurre il paradigma a conformità costituzionale, in quanto la Corte costituzionale ha censurato l'automatismo legislativo per l'assenza di un momento elettorale legittimante l'organo di vertice, ma non il modello di elezione indiretta, del tutto compatibile con i canoni costituzionali alla pari dell'elezione diretta. Allora, la via più equilibrata potrebbe essere all'insegna di un doppio binario: elezione indiretta e apertura, a prescindere dall'estensione dell'ente territoriale, alla facoltà di optare per l'elezione diretta, di cui venga al contempo posta la disciplina dal Legislatore statale, per non paralizzare la scelta. Questo potrebbe rappresentare un bilanciato punto di caduta tra l'ossequio ai principi costituzionali e il rispetto dell'autonomia statutaria, che non deve essere ulteriormente sacrificata, ma posta nella condizione di individuare il modello più confacente alla propria realtà.
Vigevani, G., Tantulli, I. (2024). Dieci anni senza elezione diretta del Sindaco metropolitano. In A.S. Purcaro (a cura di), What next? Le Città metropolitane a 10 anni dalla loro istituzione (pp. 153-173). Cacucci.
Dieci anni senza elezione diretta del Sindaco metropolitano
Vigevani, G. E.
;Tantulli, I.
2024
Abstract
A dieci anni dall’adozione dello Statuto della Città Metropolitana di Milano, ci si interroga su uno specifico profilo: l’elezione diretta del Sindaco metropolitano. Incolpevolmente inattuata, la scelta statutaria rimane un manifesto sospeso nell'attesa della necessaria legge statale che ne disciplini il sistema elettorale. La l.n. 56/2014 (c.d. "legge Delrio"), infatti, prevede l'individuazione ope legis del vertice nel Sindaco del Comune Capoluogo, ma ammette le C.M. con popolazione superiore ai 3 milioni di abitanti (oppure in esito all’articolazione del Comune capoluogo in più Comuni; art. 1, co. 22) a optare per l'elezione diretta, subordinata alla definizione statuale della relativa disciplina elettorale, ad oggi mai attuata. A seguito di alcune pronunce del giudice costituzionale, il Legislatore ha mosso i primi passi ed è all'esame del Parlamento una proposta di legge per l'introduzione "a livella" dell'elezione diretta del Sindaco metropolitano. Tuttavia sembra correre oltre quanto necessario a ricondurre il paradigma a conformità costituzionale, in quanto la Corte costituzionale ha censurato l'automatismo legislativo per l'assenza di un momento elettorale legittimante l'organo di vertice, ma non il modello di elezione indiretta, del tutto compatibile con i canoni costituzionali alla pari dell'elezione diretta. Allora, la via più equilibrata potrebbe essere all'insegna di un doppio binario: elezione indiretta e apertura, a prescindere dall'estensione dell'ente territoriale, alla facoltà di optare per l'elezione diretta, di cui venga al contempo posta la disciplina dal Legislatore statale, per non paralizzare la scelta. Questo potrebbe rappresentare un bilanciato punto di caduta tra l'ossequio ai principi costituzionali e il rispetto dell'autonomia statutaria, che non deve essere ulteriormente sacrificata, ma posta nella condizione di individuare il modello più confacente alla propria realtà.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.