Nel saggio si sono esaminati gli strumenti con i quali si consente alle pubbliche istituzioni di promuovere la cultura ‘colta’ favorendone – ai sensi del c. 1, art. 9 Cost. - la fruizione collettiva, in primis per mezzo degli Istituti e dei luoghi della cultura (musei, biblioteche ed archivi), contribuendo a definire per la prima volta in dottrina quest’ultima nozione. Ciò premesso, il saggio si è più approfonditamente occupato dello sviluppo del profilo culturale dei beni e delle attività culturali nel diritto vigente. Stante che il profilo culturale si riassume nel perseguimento della fruizione pubblica, che è lo scopo della valorizzazione dei beni culturali, in base alla disciplina codicistica (d. lgs. n. 42/2004 e succ. modif. e integr.), la fruizione stessa si suddivide in due forme diverse: nel godimento pubblico e nell’uso/utilizzazione dei beni culturali, ma con una profonda differenza sul piano della natura giuridica delle fonti. Soltanto in favore del godimento pubblico si dettano i principi fondamentali rivolti alle Regioni, mentre l’uso/utilizzazione è oggetto di norme precettive. Il motivo di questa differenziazione risiede sullo stesso significato di ciascuna forma di fruizione: mentre il godimento pubblico si propone la fruizione universale, l’uso/utilizzazione persegue interessi particolari, che possono essere di tipo culturale (ad esempio lo studio e la ricerca), ma anche di tipo economico (ad esempio la riproduzione dei beni culturali a scopo commerciale). Se è vero che gli interessi universali sottesi al godimento pubblico devono tener conto sia degli interessi generali perseguiti dallo Stato a beneficio di tutta la collettività, sia degli interessi differenziati perseguiti dalle Regioni a favore dei propri consociati, la conseguenza è che questa prima forma di fruizione viene svolta attraverso la potestà legislativa concorrente, secondo la coerente scelta effettuata dal legislatore costituzionale del 2001 (cfr. c. 3, art. 117 Cost.). Ciò significa, in sostanza, che il Codice del 2004 si è effettivamente occupato dei principi fondamentali, ancorché non in via esplicita, dovendo così provvedere a farli emergere attraverso un’interpretazione sistematica delle norme. D’altra parte, l’uso/utilizzazione, potendosi tramutare in forma di fruizione anche molto personalizzata, necessita di particolari precauzioni dettate da ragioni di tutela (di cui è competente lo Stato in esclusiva) e da ragioni di rispetto degli interessi universali al godimento pubblico (che solo lo Stato può garantire tramite i principi fondamentali), sempre preminenti in confronto all’interesse particolare tipico dell’uso/utilizzazione. Ciò spiega perché questa seconda forma di fruizione è stata interamente disciplinata dal Codice attraverso norme precettive. In definitiva, da questo angolo di visuale, il saggio ha voluto dimostrare che, nonostante che la fruizione dei beni culturali rientri nell’attività di valorizzazione (e dunque nella competenza legislativa concorrente di cui al c. 3, art. 117 Cost.), a seconda della forma con cui si viene a manifestare, la disciplina normativa attuativa viene effettivamente collegata alla competenza concorrente Stato/Regioni (godimento pubblico), ovvero alla competenza esclusiva dello Stato (uso/utilizzazione).

Degrassi, L. (2008). La "fruizione" dei beni culturali nell'ordinamento italiano e comunitario. In L. Degrassi (a cura di), Cultura e istituzioni: la valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici (pp. 137-201). Milano : Giuffrè.

La "fruizione" dei beni culturali nell'ordinamento italiano e comunitario

DEGRASSI, LIDIANNA
2008

Abstract

Nel saggio si sono esaminati gli strumenti con i quali si consente alle pubbliche istituzioni di promuovere la cultura ‘colta’ favorendone – ai sensi del c. 1, art. 9 Cost. - la fruizione collettiva, in primis per mezzo degli Istituti e dei luoghi della cultura (musei, biblioteche ed archivi), contribuendo a definire per la prima volta in dottrina quest’ultima nozione. Ciò premesso, il saggio si è più approfonditamente occupato dello sviluppo del profilo culturale dei beni e delle attività culturali nel diritto vigente. Stante che il profilo culturale si riassume nel perseguimento della fruizione pubblica, che è lo scopo della valorizzazione dei beni culturali, in base alla disciplina codicistica (d. lgs. n. 42/2004 e succ. modif. e integr.), la fruizione stessa si suddivide in due forme diverse: nel godimento pubblico e nell’uso/utilizzazione dei beni culturali, ma con una profonda differenza sul piano della natura giuridica delle fonti. Soltanto in favore del godimento pubblico si dettano i principi fondamentali rivolti alle Regioni, mentre l’uso/utilizzazione è oggetto di norme precettive. Il motivo di questa differenziazione risiede sullo stesso significato di ciascuna forma di fruizione: mentre il godimento pubblico si propone la fruizione universale, l’uso/utilizzazione persegue interessi particolari, che possono essere di tipo culturale (ad esempio lo studio e la ricerca), ma anche di tipo economico (ad esempio la riproduzione dei beni culturali a scopo commerciale). Se è vero che gli interessi universali sottesi al godimento pubblico devono tener conto sia degli interessi generali perseguiti dallo Stato a beneficio di tutta la collettività, sia degli interessi differenziati perseguiti dalle Regioni a favore dei propri consociati, la conseguenza è che questa prima forma di fruizione viene svolta attraverso la potestà legislativa concorrente, secondo la coerente scelta effettuata dal legislatore costituzionale del 2001 (cfr. c. 3, art. 117 Cost.). Ciò significa, in sostanza, che il Codice del 2004 si è effettivamente occupato dei principi fondamentali, ancorché non in via esplicita, dovendo così provvedere a farli emergere attraverso un’interpretazione sistematica delle norme. D’altra parte, l’uso/utilizzazione, potendosi tramutare in forma di fruizione anche molto personalizzata, necessita di particolari precauzioni dettate da ragioni di tutela (di cui è competente lo Stato in esclusiva) e da ragioni di rispetto degli interessi universali al godimento pubblico (che solo lo Stato può garantire tramite i principi fondamentali), sempre preminenti in confronto all’interesse particolare tipico dell’uso/utilizzazione. Ciò spiega perché questa seconda forma di fruizione è stata interamente disciplinata dal Codice attraverso norme precettive. In definitiva, da questo angolo di visuale, il saggio ha voluto dimostrare che, nonostante che la fruizione dei beni culturali rientri nell’attività di valorizzazione (e dunque nella competenza legislativa concorrente di cui al c. 3, art. 117 Cost.), a seconda della forma con cui si viene a manifestare, la disciplina normativa attuativa viene effettivamente collegata alla competenza concorrente Stato/Regioni (godimento pubblico), ovvero alla competenza esclusiva dello Stato (uso/utilizzazione).
Capitolo o saggio
Fruizione Beni Culturali
Italian
Cultura e istituzioni: la valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici
Degrassi, L
2008
88-14-14076-6
Giuffrè
137
201
Degrassi, L. (2008). La "fruizione" dei beni culturali nell'ordinamento italiano e comunitario. In L. Degrassi (a cura di), Cultura e istituzioni: la valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici (pp. 137-201). Milano : Giuffrè.
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