Il saggio si inserisce in un volume dedicato all’arbitrato, e volto ad analizzarne in particolare, oltre alla disciplina comune del codice di rito, modelli e figure speciali. In particolare, il contributo intende analizzare quale sia la possibilità di utilizzo del rimedio arbitrale (o di istituti ad esso affini) nella materia familiare. Apparentemente, invero, il settore del diritto di famiglia risulta inconciliabile (e impermeabile) all’arbitrato, e ciò per la sua caratteristica portante di disciplinare e incidere su status personali, come tali indisponibili. A ben vedere, tuttavia, in questo ambito una prima riflessione viene sollecitata alla luce del novellato art. 819 c.p.c., che autorizza oggi gli arbitri a conoscere incidenter tantum di questioni e rapporti pregiudiziali anche non compromettibili perché indisponibili. A questo riguardo, peraltro, il divieto normativo rimane intatto nella misura in cui le controversie in materia di stati personali postulano un accertamento incidentale necessario ed ex lege e come tali rimangono – ove sollevate in sede arbitrale – causa di sospensione del processo ai sensi dell’art. 819-bis, n. 2, c.p.c. Piuttosto gioca un ruolo di rilievo in questo ambito il processo di progressiva consensualizzazione dei rapporti di famiglia e con esso la possibilità (almeno in astratto) di devolvere a forme di giudizio anche privato rapporti di carattere patrimoniale che non involgano interessi superiori di natura metaindividuale (come accade per tutto ciò che attiene ai figli minori). Anche l’introduzione nell’ordinamento di una disciplina ad hoc dedicata ai patti di famiglia.
Danovi, F. (2010). L'arbitrato e le controversie in materia di rapporti patrimoniali di famiglia. In M. Rubino Sammartano (a cura di), Il diritto dell'arbitrato. Disciplina comune e regimi speciali. PADOVA : CEDAM.
L'arbitrato e le controversie in materia di rapporti patrimoniali di famiglia
DANOVI, FILIPPO
2010
Abstract
Il saggio si inserisce in un volume dedicato all’arbitrato, e volto ad analizzarne in particolare, oltre alla disciplina comune del codice di rito, modelli e figure speciali. In particolare, il contributo intende analizzare quale sia la possibilità di utilizzo del rimedio arbitrale (o di istituti ad esso affini) nella materia familiare. Apparentemente, invero, il settore del diritto di famiglia risulta inconciliabile (e impermeabile) all’arbitrato, e ciò per la sua caratteristica portante di disciplinare e incidere su status personali, come tali indisponibili. A ben vedere, tuttavia, in questo ambito una prima riflessione viene sollecitata alla luce del novellato art. 819 c.p.c., che autorizza oggi gli arbitri a conoscere incidenter tantum di questioni e rapporti pregiudiziali anche non compromettibili perché indisponibili. A questo riguardo, peraltro, il divieto normativo rimane intatto nella misura in cui le controversie in materia di stati personali postulano un accertamento incidentale necessario ed ex lege e come tali rimangono – ove sollevate in sede arbitrale – causa di sospensione del processo ai sensi dell’art. 819-bis, n. 2, c.p.c. Piuttosto gioca un ruolo di rilievo in questo ambito il processo di progressiva consensualizzazione dei rapporti di famiglia e con esso la possibilità (almeno in astratto) di devolvere a forme di giudizio anche privato rapporti di carattere patrimoniale che non involgano interessi superiori di natura metaindividuale (come accade per tutto ciò che attiene ai figli minori). Anche l’introduzione nell’ordinamento di una disciplina ad hoc dedicata ai patti di famiglia.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.