"Trasparenza" è termine polisenso la cui accezione, in ambito contrattuale e con particolare riguardo alla “trasparenza bancaria”, si può decrittare attribuendo alla locuzione un significato orientato ai fini della disciplina che la evoca. In questa prospettiva, “Trasparenza bancaria” significa conoscibilità degli elementi inerenti al rapporto negoziale nelle fasi precontrattuali, della conclusione e dell’esecuzione del contratto, che consente al cliente di conoscere e valutare l’operazione economica al momento della sua conclusione e, una volta concluso il contratto, di conoscere e valutare quell’operazione e controllare il comportamento della controparte. Risultati, questi, che si conseguono mediante l’adattamento di istituti tradizionali, ciò che inclina ad escludere che la nozione si configuri come un autonomo istituto giuridico. D’altro canto, la trasparenza non sembra configurabile neppure come un risultato fine a se stesso, bensì l’oggetto d’una istanza che, se soddisfatta, può mediatamente assistere il conseguimento di finalità ulteriori; e che non risulta circoscritta all’area dei soli rapporti negoziali in cui una delle parti sia rivestita dallo status di consumatore. A ciò si associa, in ambito contrattuale, la diffusione dell’uso del termine “trasparenza” nell’accezione dianzi precisata e delle relative regole, che pone l’ulteriore interrogativo se la trasparenza dia contenuto ad un principio generale.
Alpa, G., Gaggero, P. (2006). Trasparenza bancaria e contratti del consumatore. In F. Galgano, G. Visintini (a cura di), Mercato finanziario e tutela del risparmio. Padova : Cedam.
Trasparenza bancaria e contratti del consumatore
GAGGERO, PAOLO
2006
Abstract
"Trasparenza" è termine polisenso la cui accezione, in ambito contrattuale e con particolare riguardo alla “trasparenza bancaria”, si può decrittare attribuendo alla locuzione un significato orientato ai fini della disciplina che la evoca. In questa prospettiva, “Trasparenza bancaria” significa conoscibilità degli elementi inerenti al rapporto negoziale nelle fasi precontrattuali, della conclusione e dell’esecuzione del contratto, che consente al cliente di conoscere e valutare l’operazione economica al momento della sua conclusione e, una volta concluso il contratto, di conoscere e valutare quell’operazione e controllare il comportamento della controparte. Risultati, questi, che si conseguono mediante l’adattamento di istituti tradizionali, ciò che inclina ad escludere che la nozione si configuri come un autonomo istituto giuridico. D’altro canto, la trasparenza non sembra configurabile neppure come un risultato fine a se stesso, bensì l’oggetto d’una istanza che, se soddisfatta, può mediatamente assistere il conseguimento di finalità ulteriori; e che non risulta circoscritta all’area dei soli rapporti negoziali in cui una delle parti sia rivestita dallo status di consumatore. A ciò si associa, in ambito contrattuale, la diffusione dell’uso del termine “trasparenza” nell’accezione dianzi precisata e delle relative regole, che pone l’ulteriore interrogativo se la trasparenza dia contenuto ad un principio generale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.