Nel quadro della disciplina dei contratti di assicurazione sulla vita provvista dal codice civile, l’art. 1923 c.c. delinea una disciplina, limitativa dei diritti dei creditori del contraente o del beneficiario a soddisfare le pretese creditorie sulle somme dovute dall'assicuratore, la cui interpretazione ha subito un radicale mutamento negli orientamenti giurisprudenziali. L'impignorabilità e l'insequestrabilità delle dette somme hanno un’estensione che, nell’indirizzo applicativo recente della S.C., si precisa ponendo e dipanando la questione interpretativa se per «somme dovute» debbano intendersi quelle che l'assicuratore deve al contraente, a qualunque titolo, oppure quelle, e solo quelle, che ordinariamente sono a suo carico, in relazione alla funzione tipica del contratto ed al momento della naturale cessazione del rapporto, consistenti nella indennità assicurativa oggetto della previsione negoziale; e risolvendo tale questione a favore della seconda opzione, con la conseguenza di ammettere il curatore fallimentare ad esercitare il diritto di riscatto in luogo del fallito e ad acquisire all'attivo fallimentare le somme a titolo di riscatto dovute dall'assicuratore. Il revirement giurisprudenziale accredita un modello di decisione a cui è connaturata una vis espansiva oltre il caso del fallimento del contraente che ha offerto l’occasione di profilarlo.
Gaggero, P. (2006). Pignoramento e sequestro del credito verso l’assicuratore sulla vita. In G. Alpa (a cura di), Le assicurazioni private. Torino : UTET Giuridica.
Pignoramento e sequestro del credito verso l’assicuratore sulla vita
GAGGERO, PAOLO
2006
Abstract
Nel quadro della disciplina dei contratti di assicurazione sulla vita provvista dal codice civile, l’art. 1923 c.c. delinea una disciplina, limitativa dei diritti dei creditori del contraente o del beneficiario a soddisfare le pretese creditorie sulle somme dovute dall'assicuratore, la cui interpretazione ha subito un radicale mutamento negli orientamenti giurisprudenziali. L'impignorabilità e l'insequestrabilità delle dette somme hanno un’estensione che, nell’indirizzo applicativo recente della S.C., si precisa ponendo e dipanando la questione interpretativa se per «somme dovute» debbano intendersi quelle che l'assicuratore deve al contraente, a qualunque titolo, oppure quelle, e solo quelle, che ordinariamente sono a suo carico, in relazione alla funzione tipica del contratto ed al momento della naturale cessazione del rapporto, consistenti nella indennità assicurativa oggetto della previsione negoziale; e risolvendo tale questione a favore della seconda opzione, con la conseguenza di ammettere il curatore fallimentare ad esercitare il diritto di riscatto in luogo del fallito e ad acquisire all'attivo fallimentare le somme a titolo di riscatto dovute dall'assicuratore. Il revirement giurisprudenziale accredita un modello di decisione a cui è connaturata una vis espansiva oltre il caso del fallimento del contraente che ha offerto l’occasione di profilarlo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.