Principio cardine del sistema di sicurezza sociale è quello secondo cui il requisito della cittadinanza non vale, di per sé, a giustificare un trattamento differenziato. Ciò, anzitutto, in base a quelle disposizioni costituzionali che innervano la struttura dei diritti sociali, ovverosia gli artt. 2 e 3 Cost., nonché alla luce di altri importanti principi e disposizioni contenute in numerose Dichiarazioni e atti internazionali. Eppure, a fronte di questo quadro normativo, è possibile riscontrare non poche disposizioni di legge che in materia di diritti sociali degli stranieri si pongono in contrasto con la parificazione di trattamento affermata a livello costituzionale (e sovranazionale). Questa riflessione ben si attaglia a quelle disposizioni contenute nella legge n. 189 del 2002, o cosiddetta <Bossi-Fini> dal nome dei suoi principali promotori, di modifica del Testo Unico in materia di immigrazione (v. D.lgs. n. 286 del 1996), attraverso le quali il legislatore sembra infatti avere proceduto ad uno scostamento dal quadro dei principi e delle norme propri del diritto della sicurezza sociale. Ciò, in particolare, per quanto concerne i migranti provenienti dai Paesi non membri dell’Ue, nei cui confronti l’effetto di restrizione dello statuto giuridico rispetto ai profili di disciplina in oggetto ha riguardato in via principale tre classici diritti sociali: il diritto alla previdenza, all’istruzione e all’alloggio. Peraltro, norme siffatte non solo producono una decisa torsione della nostra politica migratoria verso una politica di non integrazione e accoglienza, ma, soprattutto, contribuiscono a legittimare altre e nuove «discriminazioni legali».
Vettor, T. (2005). I diritti sociali dei lavoratori stranieri: le innovazioni della legge n. 189/2002. In A. Tursi (a cura di), Lavoro e immigrazione (pp. 291-309). Torino : G. Giappichelli.
I diritti sociali dei lavoratori stranieri: le innovazioni della legge n. 189/2002
VETTOR, TIZIANA
2005
Abstract
Principio cardine del sistema di sicurezza sociale è quello secondo cui il requisito della cittadinanza non vale, di per sé, a giustificare un trattamento differenziato. Ciò, anzitutto, in base a quelle disposizioni costituzionali che innervano la struttura dei diritti sociali, ovverosia gli artt. 2 e 3 Cost., nonché alla luce di altri importanti principi e disposizioni contenute in numerose Dichiarazioni e atti internazionali. Eppure, a fronte di questo quadro normativo, è possibile riscontrare non poche disposizioni di legge che in materia di diritti sociali degli stranieri si pongono in contrasto con la parificazione di trattamento affermata a livello costituzionale (e sovranazionale). Questa riflessione ben si attaglia a quelle disposizioni contenute nella legge n. 189 del 2002, o cosiddettaI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.