Il d.l. 31 marzo 2014, n. 52, conv. in l. 30 maggio 2014, n. 81 prevede che l’accertamento della pericolosità sociale dell’infermo di mente «è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all’articolo 133, secondo comma, numero quattro, del codice penale», e che «Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali». Sull’interpretazione della nuova disciplina della pericolosità sociale si è aperto un acceso dibattito, tra chi ritiene che la norma precluda la possibilità di riconoscere alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo un’eventuale rilevanza sintomatico-predittiva e chi, al contrario, come l’Autore, sostiene che tali fattori continuino a comporre la base della prognosi criminale.
Dodaro, G. (2015). Nuova pericolosità sociale e promozione dei diritti fondamentali della persona malata di mente. DIRITTO PENALE E PROCESSO, 5, 611-619.
Nuova pericolosità sociale e promozione dei diritti fondamentali della persona malata di mente
DODARO, GIANDOMENICO
2015
Abstract
Il d.l. 31 marzo 2014, n. 52, conv. in l. 30 maggio 2014, n. 81 prevede che l’accertamento della pericolosità sociale dell’infermo di mente «è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all’articolo 133, secondo comma, numero quattro, del codice penale», e che «Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali». Sull’interpretazione della nuova disciplina della pericolosità sociale si è aperto un acceso dibattito, tra chi ritiene che la norma precluda la possibilità di riconoscere alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo un’eventuale rilevanza sintomatico-predittiva e chi, al contrario, come l’Autore, sostiene che tali fattori continuino a comporre la base della prognosi criminale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.