Il presente contributo, da un lato, offre un ripasso dei fondamenti del funzionamento dello strumento pregiudiziale, interessandosi delle nozioni di «giurisdizione nazionale» abilitata al rinvio e di organo «avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso di diritto interno», e dall’altro lato, affronta una problematica, quella della compatibilità con il diritto UE di norme procedurali nazionali che consentono alle parti d’impugnare l’ordinanza di rinvio alla Corte di giustizia, certamente delicata - in quanto interessa i rapporti tra diritto dell’Unione europea e autonomia processuale degli Stati membri - nonché fino a oggi poco esplorata. In effetti, il giudice di Lussemburgo è stato espressamente interpellato in merito solo una volta e, nella maggior parte dei casi in cui la questione è, seppur indirettamente, giunta alla sua attenzione, la Corte, a fronte anche solo dell’impugnazione della decisione di rinvio davanti a una giurisdizione nazionale di grado superiore, ha per lo più scelto la radiazione con ordinanza delle questioni poste dal giudice di prime cure, così spesso omettendo d’affrontare espressamente la problematica ivi sottesa.
Crespi, S. (2009). Nuove e vecchie questioni in materia di rinvio pregiudiziale alla luce della sentenza Cartesio. IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, 15(4), 937-959.
Nuove e vecchie questioni in materia di rinvio pregiudiziale alla luce della sentenza Cartesio
Crespi, S.
2009
Abstract
Il presente contributo, da un lato, offre un ripasso dei fondamenti del funzionamento dello strumento pregiudiziale, interessandosi delle nozioni di «giurisdizione nazionale» abilitata al rinvio e di organo «avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso di diritto interno», e dall’altro lato, affronta una problematica, quella della compatibilità con il diritto UE di norme procedurali nazionali che consentono alle parti d’impugnare l’ordinanza di rinvio alla Corte di giustizia, certamente delicata - in quanto interessa i rapporti tra diritto dell’Unione europea e autonomia processuale degli Stati membri - nonché fino a oggi poco esplorata. In effetti, il giudice di Lussemburgo è stato espressamente interpellato in merito solo una volta e, nella maggior parte dei casi in cui la questione è, seppur indirettamente, giunta alla sua attenzione, la Corte, a fronte anche solo dell’impugnazione della decisione di rinvio davanti a una giurisdizione nazionale di grado superiore, ha per lo più scelto la radiazione con ordinanza delle questioni poste dal giudice di prime cure, così spesso omettendo d’affrontare espressamente la problematica ivi sottesa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.