L’indicazione delle ragioni che giustificano il ricorso alla somministrazione a termine deve essere tale da consentire la concreta verifica della sussistenza delle esigenze sottese alla stessa, senza dimenticare che, una volta identificate, tali ragioni dovranno essere provate dall’utilizzatore, sicché, ritenendo superato il requisito della temporaneità della causale, viene sancita la rilevanza di addurre e provare i presupposti giustificativi, oggettivi ed effettivamente esistenti, con la conseguenza che il controllo giudiziale non dovrà riguardare la natura ontologica della ragione giustificativa ma la sua oggettività, la sua effettiva sussistenza al fine di escludere le situazioni in cui la somministrazione poggi su ragioni meramente pretestuose, simulate o evanescenti. Nel caso esaminato, il contratto di somministrazione a termine, prorogato per tre volte, riporta lo stesso motivo del ricorso temporaneo al lavoro somministrato indicato nel contratto di lavoro a tempo determinato perfezionato tra la lavoratrice e l’agenzia, ossia: «utilizzo di qualifiche previste dai normali assetti organizzativi aziendali ma temporaneamente scoperte in organico». Il giudice riconduce tale motivo alle ragioni di carattere sostitutivo di cui all’art. 20, c. 4, d.lgs. n. 276/2003 e non a quelle di natura organizzativa, evidenziando, inoltre, la genericità della formulazione supportata dalle dichiarazioni dell’utilizzatore, il quale, affermando di avere bisogno della ricorrente per la mancanza temporanea nel proprio organico di ordinarie e non meglio identificate qualifiche, omette di individuare la situazione concreta che, al tempo della stipulazione del contratto di somministrazione, giustificava il ricorso del lavoro somministrato a termine.
Bacchini, F. (2014). Somministrazione irregolare e costituzione giudiziale del rapporto di lavoro con l'utilizzatore. IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA, 11, 1002-1013.
Somministrazione irregolare e costituzione giudiziale del rapporto di lavoro con l'utilizzatore
BACCHINI, FRANCESCO
2014
Abstract
L’indicazione delle ragioni che giustificano il ricorso alla somministrazione a termine deve essere tale da consentire la concreta verifica della sussistenza delle esigenze sottese alla stessa, senza dimenticare che, una volta identificate, tali ragioni dovranno essere provate dall’utilizzatore, sicché, ritenendo superato il requisito della temporaneità della causale, viene sancita la rilevanza di addurre e provare i presupposti giustificativi, oggettivi ed effettivamente esistenti, con la conseguenza che il controllo giudiziale non dovrà riguardare la natura ontologica della ragione giustificativa ma la sua oggettività, la sua effettiva sussistenza al fine di escludere le situazioni in cui la somministrazione poggi su ragioni meramente pretestuose, simulate o evanescenti. Nel caso esaminato, il contratto di somministrazione a termine, prorogato per tre volte, riporta lo stesso motivo del ricorso temporaneo al lavoro somministrato indicato nel contratto di lavoro a tempo determinato perfezionato tra la lavoratrice e l’agenzia, ossia: «utilizzo di qualifiche previste dai normali assetti organizzativi aziendali ma temporaneamente scoperte in organico». Il giudice riconduce tale motivo alle ragioni di carattere sostitutivo di cui all’art. 20, c. 4, d.lgs. n. 276/2003 e non a quelle di natura organizzativa, evidenziando, inoltre, la genericità della formulazione supportata dalle dichiarazioni dell’utilizzatore, il quale, affermando di avere bisogno della ricorrente per la mancanza temporanea nel proprio organico di ordinarie e non meglio identificate qualifiche, omette di individuare la situazione concreta che, al tempo della stipulazione del contratto di somministrazione, giustificava il ricorso del lavoro somministrato a termine.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.