Al principio di unicità dello status di figlio stabilito dalla legge n. 219/2012 corrisponde quello di unicità dello status di padre. Oggi, in Italia, un padre gode ex lege della piena responsabilità parentale, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto matrimoniale con la madre. Benché da noi ancorata al principio di eguaglianza, tale affermazione non è però da tutti condivisa nel resto d’Europa. Numerosi paesi europei, infatti, ritengono che il minore nato fuori dal matrimonio sia in una situazione oggettivamente diversa da quella in cui si trova il figlio nato all’interno di esso, e che tale situazione giustifichi un trattamento differenziato della responsabilità parentale. Essi negano pertanto la responsabilità parentale ex lege del padre non sposato, prevedendone una sua (eventuale) attribuzione, successiva alla nascita del figlio, per effetto dell’accordo con la madre o del provvedimento del giudice. Assumendo a paradigma di tale approccio l’ordinamento inglese, il presente contributo esamina la disciplina normativa ivi vigente, soffermandosi sulla ratio sottostante e sui meccanismi predisposti per garantire la tutela della madre e l’interesse del minore. Particolare spazio verrà poi dato alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che, nel confermare la legittimità della scelta normativa inglese, ha definito anche i limiti invalicabili di tale diverso trattamento, così inducendo altri ordinamenti a modificare le proprie normative interne.
Honorati, C. (2014). La responsabilità parentale del padre non sposato. L’approccio italiano e quello inglese a confronto. FAMIGLIA E DIRITTO(12), 1150-1168.
La responsabilità parentale del padre non sposato. L’approccio italiano e quello inglese a confronto
HONORATI, COSTANZAPrimo
2014
Abstract
Al principio di unicità dello status di figlio stabilito dalla legge n. 219/2012 corrisponde quello di unicità dello status di padre. Oggi, in Italia, un padre gode ex lege della piena responsabilità parentale, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto matrimoniale con la madre. Benché da noi ancorata al principio di eguaglianza, tale affermazione non è però da tutti condivisa nel resto d’Europa. Numerosi paesi europei, infatti, ritengono che il minore nato fuori dal matrimonio sia in una situazione oggettivamente diversa da quella in cui si trova il figlio nato all’interno di esso, e che tale situazione giustifichi un trattamento differenziato della responsabilità parentale. Essi negano pertanto la responsabilità parentale ex lege del padre non sposato, prevedendone una sua (eventuale) attribuzione, successiva alla nascita del figlio, per effetto dell’accordo con la madre o del provvedimento del giudice. Assumendo a paradigma di tale approccio l’ordinamento inglese, il presente contributo esamina la disciplina normativa ivi vigente, soffermandosi sulla ratio sottostante e sui meccanismi predisposti per garantire la tutela della madre e l’interesse del minore. Particolare spazio verrà poi dato alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che, nel confermare la legittimità della scelta normativa inglese, ha definito anche i limiti invalicabili di tale diverso trattamento, così inducendo altri ordinamenti a modificare le proprie normative interne.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.