Secondo il prevalente orientamento della Cassazione, condiviso dalla pronuncia in commento, le intercettazioni disposte per la ricerca del latitante sono utilizzabili quali prove anche in altri procedimenti ex art. 270 c.p.p., senza che scattino i divieti probatori di cui all’art. 271 c.p.p. Un siffatto indirizzo non si fonda, però, su dati normativi solidi. Le captazioni ex art. 295 comma 3 c.p.p., per risultare conformi ai principi di legalità che governano il sistema delle intercettazioni alla luce della protezione accordata alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni dall’art. 15 Cost., devono rispettare i limiti, le modalità e le garanzie di cui agli artt. 266 ss. c.p.p. Allorché, poi, si tratti di impiegare i risultati delle captazioni ex art. 295 comma 3 c.p.p. in procedimenti diversi, occorre, inoltre, che il procedimento ad quem concerna un delitto per cui è ammesso l’arresto obbligatorio in flagranza. Fuori da queste ipotesi l’atto probatorio è affetto da inutilizzabilità.

Cassibba, F. (2008). L'utilizzabilità delle intercettazioni per la ricerca del latitante ex art. 295 comma 3 c.p.p. CASSAZIONE PENALE, 2008, 2914-2928.

L'utilizzabilità delle intercettazioni per la ricerca del latitante ex art. 295 comma 3 c.p.p.

CASSIBBA, FABIO SALVATORE
2008

Abstract

Secondo il prevalente orientamento della Cassazione, condiviso dalla pronuncia in commento, le intercettazioni disposte per la ricerca del latitante sono utilizzabili quali prove anche in altri procedimenti ex art. 270 c.p.p., senza che scattino i divieti probatori di cui all’art. 271 c.p.p. Un siffatto indirizzo non si fonda, però, su dati normativi solidi. Le captazioni ex art. 295 comma 3 c.p.p., per risultare conformi ai principi di legalità che governano il sistema delle intercettazioni alla luce della protezione accordata alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni dall’art. 15 Cost., devono rispettare i limiti, le modalità e le garanzie di cui agli artt. 266 ss. c.p.p. Allorché, poi, si tratti di impiegare i risultati delle captazioni ex art. 295 comma 3 c.p.p. in procedimenti diversi, occorre, inoltre, che il procedimento ad quem concerna un delitto per cui è ammesso l’arresto obbligatorio in flagranza. Fuori da queste ipotesi l’atto probatorio è affetto da inutilizzabilità.
Articolo in rivista - Articolo scientifico
Prova penale, intercettazioni
Italian
2008
2008
2914
2928
none
Cassibba, F. (2008). L'utilizzabilità delle intercettazioni per la ricerca del latitante ex art. 295 comma 3 c.p.p. CASSAZIONE PENALE, 2008, 2914-2928.
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