Molte delle sfide contemporanee come la tutela dell’ambiente, l’impatto della attività d’impresa sui diritti umani e le tecnologie emergenti vedono gli Stati reagire con una combinazione di strumenti di hard e soft law. A fronte di questo stato di fatto, gli internazionalisti possono fornire gli strumenti interpretativi capaci di inserire questo cambio di paradigma in un nuovo quadro sistematico. La Commissione di Diritto Internazionale (CDI) occupandosi per la prima volta dei mezzi sussidiari come fonte del diritto internazionale, ha aperto alla possibilità di inserire a pieno titolo gli strumenti non vincolanti o di soft law tra le fonti del diritto internazionale. A febbraio di 2023, la CDI adotta il Primo rapporto sui mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche internazionali. Sebbene il rapporto si inserisca in un più ampio progetto di definizione delle fonti del DI di cui la Commissione si occupa sin dagli anni sessanta, esso pone una serie di importanti quesiti. Ai sensi del rapporto, infatti, i mezzi sussidiari contenuti nella lettera (d) dell’articolo 38(1) dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia comprendono: 1. Le decisioni giudiziarie dei tribunali domestici ed internazionali 2. La dottrina degli autori più qualificati delle varie nazioni 3. Altri mezzi sussidiari, che derivano della pratica degli Stati o delle organizzazioni internazionali Questo workshop ha come obiettivo l’analisi di alcune conseguenze che derivano dalla scelta della Commissione di adottare un approccio ampio o moderno per definire i mezzi sussidiari. In particolare, verrà considerato quali sono i criteri applicabili e la metodologia per determinare se una pratica, un’intesa, una linea guida possa rientrare nella categoria dei mezzi sussidiari individuata dalla Commissione. Si analizzerà poi se, in questo modo, la Commissione abbia inteso codificare gli strumenti di soft law come fonte moderna del diritto internazionale. Inoltre, ci si interrogherà se la citazione delle intese tra Stati e imprese internazionali come esempio di strumento sussidiario possa rappresentare un invito a ripensare il ruolo degli attori non-statali e di attribuire ad alcuni di essi il ruolo di soggetti di diritto internazionale. Infine, si indagherà il rapporto tra i mezzi sussidiari come nuova fonte del diritto e le tradizionali fonti del diritto internazionale, in particolare il diritto consuetudinario (Art. 38(1) b) e i principi generali del diritto (Art. 38(1) c).
Sosa Navarro, M., Gulotta, C. (2024). The role of soft law in the international governance of emerging technologies. Intervento presentato a: La soft law nel sistema di fonti del diritto internazionale Riflessioni alla luce del primo rapporto della Commissione di Diritto Internazionale sui mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche, online.
The role of soft law in the international governance of emerging technologies
Sosa Navarro, M.Co-primo
;Gulotta, C.Co-primo
2024
Abstract
Molte delle sfide contemporanee come la tutela dell’ambiente, l’impatto della attività d’impresa sui diritti umani e le tecnologie emergenti vedono gli Stati reagire con una combinazione di strumenti di hard e soft law. A fronte di questo stato di fatto, gli internazionalisti possono fornire gli strumenti interpretativi capaci di inserire questo cambio di paradigma in un nuovo quadro sistematico. La Commissione di Diritto Internazionale (CDI) occupandosi per la prima volta dei mezzi sussidiari come fonte del diritto internazionale, ha aperto alla possibilità di inserire a pieno titolo gli strumenti non vincolanti o di soft law tra le fonti del diritto internazionale. A febbraio di 2023, la CDI adotta il Primo rapporto sui mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche internazionali. Sebbene il rapporto si inserisca in un più ampio progetto di definizione delle fonti del DI di cui la Commissione si occupa sin dagli anni sessanta, esso pone una serie di importanti quesiti. Ai sensi del rapporto, infatti, i mezzi sussidiari contenuti nella lettera (d) dell’articolo 38(1) dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia comprendono: 1. Le decisioni giudiziarie dei tribunali domestici ed internazionali 2. La dottrina degli autori più qualificati delle varie nazioni 3. Altri mezzi sussidiari, che derivano della pratica degli Stati o delle organizzazioni internazionali Questo workshop ha come obiettivo l’analisi di alcune conseguenze che derivano dalla scelta della Commissione di adottare un approccio ampio o moderno per definire i mezzi sussidiari. In particolare, verrà considerato quali sono i criteri applicabili e la metodologia per determinare se una pratica, un’intesa, una linea guida possa rientrare nella categoria dei mezzi sussidiari individuata dalla Commissione. Si analizzerà poi se, in questo modo, la Commissione abbia inteso codificare gli strumenti di soft law come fonte moderna del diritto internazionale. Inoltre, ci si interrogherà se la citazione delle intese tra Stati e imprese internazionali come esempio di strumento sussidiario possa rappresentare un invito a ripensare il ruolo degli attori non-statali e di attribuire ad alcuni di essi il ruolo di soggetti di diritto internazionale. Infine, si indagherà il rapporto tra i mezzi sussidiari come nuova fonte del diritto e le tradizionali fonti del diritto internazionale, in particolare il diritto consuetudinario (Art. 38(1) b) e i principi generali del diritto (Art. 38(1) c).File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Sosa Navarro-2024-Webinar Soft Law 15 marzo 2024 ore 11-OA.pdf
accesso aperto
Tipologia di allegato:
Other attachments
Licenza:
Altro
Dimensione
2.93 MB
Formato
Adobe PDF
|
2.93 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.