L’introduzione di una disciplina identica per tutte le banche secondo il modello one-size-fits-all va spesso a detrimento degli enti più piccoli e rischia altresì di pregiudicare la concorrenza sul mercato. Di qui, il tradizionale utilizzo del principio di proporzionalità nella disciplina europea delle banche quale criterio applicativo di regole altrimenti uniformi, in modo da “calibrare” le norme in base alle particolari caratteristiche di ciascuna banca. Nondimeno, la presenza di notevoli “costi minimi” di compliance e le difficoltà riscontrate dalle autorità di vigilanza nel declinare le proprie strategie di enforcement hanno suggerito di elevare la proporzionalità a vero e proprio metodo per la redazione delle norme. Con il CRD V package, è stata così introdotta la figura degli «enti piccoli e non complessi», cui il legislatore ricollega l’applicazione di una disciplina “più leggera” in tema di SREP e obblighi di reporting. Tuttavia, poiché l’attività di vigilanza deve sempre svolgersi “al più alto livello di consolidamento”, la necessaria partecipazione delle BCC a un gruppo bancario cooperativo impedisce l’applicazione delle predette regole e attira tali enti all’interno delle più severe regole previste per le large institution. Parimenti, l’utilizzo di tale criterio potrebbe comportare la qualifica del gruppo bancario cooperativo come istituzione a rilevanza sistemica nazionale. Pur condivisibile per i gruppi bancari tradizionali, espressione della medesima impresa, una simile conclusione non pare invece ragionevole per i gruppi bancari cooperativi, le cui peculiarità impongono all’interprete di adeguare l’applicazione di tali regole alle specificità del caso concreto. L’invocato ricorso al principio di proporzionalità ha ricevuto, di recente, numerose obiezioni anche alla luce della crisi di Silicon Valley Bank negli Stati Uniti. Secondo la prospettiva adottata da molti commentatori, nel caso di Silicon Valley Bank la crisi avrebbe, infatti, alla sua origine l’allentamento dei vincoli regolamentari e della relativa azione di vigilanza. Il presente lavoro discute il problema in una prospettiva comparatistica e perviene a una conclusione articolata. Mentre con riguardo ai requisiti prudenziali di capitale risulta ragionevole adottare una disciplina uniforme, in ordine agli adempimenti di vigilanza (per es.: SREP) pare più adeguato un approccio di carattere proporzionale.
Arrigoni, M., Restelli, E. (2024). Credito cooperativo e proporzionalità nel diritto bancario europeo. Vita e Pensiero.
Credito cooperativo e proporzionalità nel diritto bancario europeo
Restelli, ER
Co-primo
2024
Abstract
L’introduzione di una disciplina identica per tutte le banche secondo il modello one-size-fits-all va spesso a detrimento degli enti più piccoli e rischia altresì di pregiudicare la concorrenza sul mercato. Di qui, il tradizionale utilizzo del principio di proporzionalità nella disciplina europea delle banche quale criterio applicativo di regole altrimenti uniformi, in modo da “calibrare” le norme in base alle particolari caratteristiche di ciascuna banca. Nondimeno, la presenza di notevoli “costi minimi” di compliance e le difficoltà riscontrate dalle autorità di vigilanza nel declinare le proprie strategie di enforcement hanno suggerito di elevare la proporzionalità a vero e proprio metodo per la redazione delle norme. Con il CRD V package, è stata così introdotta la figura degli «enti piccoli e non complessi», cui il legislatore ricollega l’applicazione di una disciplina “più leggera” in tema di SREP e obblighi di reporting. Tuttavia, poiché l’attività di vigilanza deve sempre svolgersi “al più alto livello di consolidamento”, la necessaria partecipazione delle BCC a un gruppo bancario cooperativo impedisce l’applicazione delle predette regole e attira tali enti all’interno delle più severe regole previste per le large institution. Parimenti, l’utilizzo di tale criterio potrebbe comportare la qualifica del gruppo bancario cooperativo come istituzione a rilevanza sistemica nazionale. Pur condivisibile per i gruppi bancari tradizionali, espressione della medesima impresa, una simile conclusione non pare invece ragionevole per i gruppi bancari cooperativi, le cui peculiarità impongono all’interprete di adeguare l’applicazione di tali regole alle specificità del caso concreto. L’invocato ricorso al principio di proporzionalità ha ricevuto, di recente, numerose obiezioni anche alla luce della crisi di Silicon Valley Bank negli Stati Uniti. Secondo la prospettiva adottata da molti commentatori, nel caso di Silicon Valley Bank la crisi avrebbe, infatti, alla sua origine l’allentamento dei vincoli regolamentari e della relativa azione di vigilanza. Il presente lavoro discute il problema in una prospettiva comparatistica e perviene a una conclusione articolata. Mentre con riguardo ai requisiti prudenziali di capitale risulta ragionevole adottare una disciplina uniforme, in ordine agli adempimenti di vigilanza (per es.: SREP) pare più adeguato un approccio di carattere proporzionale.File | Dimensione | Formato | |
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