La questione dell’ampiezza dei poteri normativi riservati all’ordine giudiziario s’interroga sulla stessa natura del potere all’alba dello Stato moderno. Dalla distinzione fra gubernaculum e jurisdictio trae le coordinate di fondo dell’universo giuridico: il dato volitivo, fondato sull’imperium del detentore della sovranità, e quello etico-razionale, ove il diritto riverbera da argomenti di ragione e di morale condivisi. Negli ordinamenti giuridici euro-occidentali, alla prevalenza di quest’ultimo elemento, cruciale nella definizione anglosassone di rule of law, si è opposta la centralità totalizzante della legge parlamentare, di matrice francese, espressione della volonté générale e corrispondente sia al volere del sovrano, sia a precetti condivisi di etica e ragione. Con le Carte del secondo Novecento, l’affermarsi di una legalità costituzionale offre ai giudici parametri di diritto positivo per scrutinare l’opera del legislatore, innovando il diritto applicabile; si delinea un peculiare rapporto tra rigidità interna e apertura sovranazionale, da cui emerge un profilo multilevel della tutela dei diritti. Nondimeno, è opportuno che si preservi l’equilibrio fra la dimensione politica dei diritti stessi e quella giurisdizionale, onde il giudice non si faccia legislatore del caso concreto; ciò nuocerebbe gravemente alla certezza delle situazioni giuridiche e, forse, sancirebbe un minaccioso regresso del diritto stesso verso condizioni premoderne.
Cecili, M., Vosa, G. (2023). La funzione normativa dell’ordine giudiziario. RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO(1), 255-291.
La funzione normativa dell’ordine giudiziario
Cecili, M;
2023
Abstract
La questione dell’ampiezza dei poteri normativi riservati all’ordine giudiziario s’interroga sulla stessa natura del potere all’alba dello Stato moderno. Dalla distinzione fra gubernaculum e jurisdictio trae le coordinate di fondo dell’universo giuridico: il dato volitivo, fondato sull’imperium del detentore della sovranità, e quello etico-razionale, ove il diritto riverbera da argomenti di ragione e di morale condivisi. Negli ordinamenti giuridici euro-occidentali, alla prevalenza di quest’ultimo elemento, cruciale nella definizione anglosassone di rule of law, si è opposta la centralità totalizzante della legge parlamentare, di matrice francese, espressione della volonté générale e corrispondente sia al volere del sovrano, sia a precetti condivisi di etica e ragione. Con le Carte del secondo Novecento, l’affermarsi di una legalità costituzionale offre ai giudici parametri di diritto positivo per scrutinare l’opera del legislatore, innovando il diritto applicabile; si delinea un peculiare rapporto tra rigidità interna e apertura sovranazionale, da cui emerge un profilo multilevel della tutela dei diritti. Nondimeno, è opportuno che si preservi l’equilibrio fra la dimensione politica dei diritti stessi e quella giurisdizionale, onde il giudice non si faccia legislatore del caso concreto; ciò nuocerebbe gravemente alla certezza delle situazioni giuridiche e, forse, sancirebbe un minaccioso regresso del diritto stesso verso condizioni premoderne.File | Dimensione | Formato | |
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