Tradizionalmente, il rapporto tra diritto pubblico e diritto privato è stato descritto in termini dicotomici, alla stregua di una distinzione idonea a suddividere l’universo giuridico in due sfere di influenza congiuntamente esaustive e reciprocamente esclusive, nel senso che, almeno in termini generali, l’oggetto di indagine studiato dal diritto pubblico non potrebbe essere contemporaneamente studiato anche dal diritto privato e viceversa. Proprio perché le due discipline in questione sarebbero suscettibili di ricomprendere perfettamente al loto interno tutti gli aspetti a cui si riferiscono, i giuristi euro-continentali hanno quindi classicamente stabilito una distinzione netta tra i due ambiti. Nella storia del pensiero politico occidentale questa suddivisione è stata usata continuamente e costantemente senza mutamenti sostanziali per lunghissimo tempo. Eppure di fronte alla disciplina costituzionale dei partiti questa inveterata dicotomia sembra destinata – almeno in parte – a vacillare dal momento che la nostra Carta fondamentale ha inteso affidare a dei soggetti sostanzialmente privati l’esercizio di fondamentali funzioni a rilevanza pubblicistica, collocando i movimenti politici al centro dell’assetto democratico e trasformandoli in una sorta di catalizzatore, indispensabile per l’esercizio delle libertà individuali e collettive garantite dalla stessa Costituzione.
Iorio, G., Zicchittu, P. (a cura di). (2021). Lo statuto dei partiti politici tra diritto pubblico e diritto privato. Giappichelli.
Lo statuto dei partiti politici tra diritto pubblico e diritto privato
Iorio, G;Zicchittu, P
2021
Abstract
Tradizionalmente, il rapporto tra diritto pubblico e diritto privato è stato descritto in termini dicotomici, alla stregua di una distinzione idonea a suddividere l’universo giuridico in due sfere di influenza congiuntamente esaustive e reciprocamente esclusive, nel senso che, almeno in termini generali, l’oggetto di indagine studiato dal diritto pubblico non potrebbe essere contemporaneamente studiato anche dal diritto privato e viceversa. Proprio perché le due discipline in questione sarebbero suscettibili di ricomprendere perfettamente al loto interno tutti gli aspetti a cui si riferiscono, i giuristi euro-continentali hanno quindi classicamente stabilito una distinzione netta tra i due ambiti. Nella storia del pensiero politico occidentale questa suddivisione è stata usata continuamente e costantemente senza mutamenti sostanziali per lunghissimo tempo. Eppure di fronte alla disciplina costituzionale dei partiti questa inveterata dicotomia sembra destinata – almeno in parte – a vacillare dal momento che la nostra Carta fondamentale ha inteso affidare a dei soggetti sostanzialmente privati l’esercizio di fondamentali funzioni a rilevanza pubblicistica, collocando i movimenti politici al centro dell’assetto democratico e trasformandoli in una sorta di catalizzatore, indispensabile per l’esercizio delle libertà individuali e collettive garantite dalla stessa Costituzione.File | Dimensione | Formato | |
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