L’attuazione dell’equo processo ex art. 6 Cedu, per tutelare il diritto al confronto fra l’imputato e chi renda dichiarazioni a suo carico, impone di impedire che la condanna dibattimentale si fondi, in misura determinante o esclusiva, sulle dichiarazioni rese in segreto ogniqualvolta l’imputato non ha goduto di un’occasione adeguata e sufficiente per “confrontarsi” con l’accusatore. Il compito è gravoso: l’art. 111 commi 4 e 5 Cost. sembra persino offrire copertura all’attuale sistema delle letture. Solo valorizzando l’art. 111 comma 3 Cost. si può assicurare effettività al diritto al confronto fra l’imputato e chi lo accusa, anche derogando all’immediatezza dibattimentale, ma senza rinunciare all’oralità e al contraddittorio nella formazione della prova.
Cassibba, F. (2008). Il contraddittorio nella formazione della prova tra Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell'uomo. GIURISPRUDENZA DI MERITO, 40(Suppl. n. 12), 126-140.
Il contraddittorio nella formazione della prova tra Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell'uomo
CASSIBBA, FABIO SALVATORE
2008
Abstract
L’attuazione dell’equo processo ex art. 6 Cedu, per tutelare il diritto al confronto fra l’imputato e chi renda dichiarazioni a suo carico, impone di impedire che la condanna dibattimentale si fondi, in misura determinante o esclusiva, sulle dichiarazioni rese in segreto ogniqualvolta l’imputato non ha goduto di un’occasione adeguata e sufficiente per “confrontarsi” con l’accusatore. Il compito è gravoso: l’art. 111 commi 4 e 5 Cost. sembra persino offrire copertura all’attuale sistema delle letture. Solo valorizzando l’art. 111 comma 3 Cost. si può assicurare effettività al diritto al confronto fra l’imputato e chi lo accusa, anche derogando all’immediatezza dibattimentale, ma senza rinunciare all’oralità e al contraddittorio nella formazione della prova.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.