Nello spazio giudiziario europeo, in un contesto di crescente mobilità delle persone, ove l’esigenza della circolazione degli status personali attraverso i confini nazionali è sempre più sentita, il regola- mento (CE) n. 2201/2003 garantisce il riconoscimento automatico delle sentenze di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio rese dai giudici di uno Stato membro dell’Unione. Tuttavia, la diffusione di nuove forme di divorzio privato e stragiudiziale rappresenta una sfida per quel regime. Il presente contributo intende tracciare il quadro e analizzare le difficoltà e i dubbi che si frappongono all’applicazione del citato regolamento alle nuove forme non giudiziali di scioglimento del matrimonio, con particolare riguardo agli accordi derivanti da negoziazione assistita o conclusi dinnanzi all’ufficiale di stato civile, ai sensi degli artt. 6 e 12 del D.L. n. 132/2014, come convertito dalla L. n. 162/2014, al fine di individuare il regime applicabile alla loro circolazione.
Bernasconi, S. (2019). La circolazione degli accordi di negoziazione assistita e altre forme di divorzio stragiudiziale in Europa. FAMIGLIA E DIRITTO(3), 335-344.
La circolazione degli accordi di negoziazione assistita e altre forme di divorzio stragiudiziale in Europa
Bernasconi, S
2019
Abstract
Nello spazio giudiziario europeo, in un contesto di crescente mobilità delle persone, ove l’esigenza della circolazione degli status personali attraverso i confini nazionali è sempre più sentita, il regola- mento (CE) n. 2201/2003 garantisce il riconoscimento automatico delle sentenze di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio rese dai giudici di uno Stato membro dell’Unione. Tuttavia, la diffusione di nuove forme di divorzio privato e stragiudiziale rappresenta una sfida per quel regime. Il presente contributo intende tracciare il quadro e analizzare le difficoltà e i dubbi che si frappongono all’applicazione del citato regolamento alle nuove forme non giudiziali di scioglimento del matrimonio, con particolare riguardo agli accordi derivanti da negoziazione assistita o conclusi dinnanzi all’ufficiale di stato civile, ai sensi degli artt. 6 e 12 del D.L. n. 132/2014, come convertito dalla L. n. 162/2014, al fine di individuare il regime applicabile alla loro circolazione.File | Dimensione | Formato | |
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