Una delle questioni più problematiche del diritto del mare è costituita dal passaggio delle navi attraverso gli stretti utilizzati per la navigazione internazionale. In particolare, rilevano giuridicamente quei bracci di mare le cui acque rientrano nel mare territoriale degli Stati costieri (ad es. lo stretto di Malacca) o dello Stato costiero (ad es. lo stretto di Messina). La rilevanza di questa tematica è determinata dall’interesse di un numero consistente di Stati a mantenere la massima libertà di movimento sui mari, in quanto i loro scambi commerciali ed interessi militari sono strettamente dipendenti dalla libertà di comunicazione e dalla libera navigazione delle rotte oceaniche. Corollario di tale libertà risulta essere il diritto di transitare con le proprie navi attraverso questi bracci di mare strategicamente importanti. Di contro, gli Stati costieri di stretti si trovano spesso a dover affrontare situazioni critiche per l’ambiente marino e costiero, provocate dall’alta densità di traffico marittimo e dall’alto rischio di incidenti di e tra navi. La Parte III della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Montego Bay, 1982) è stata concepita nel tentativo di bilanciare questi opposti interessi. In realtà il regime giuridico principale introdotto da questa Convenzione per disciplinare la navigazione negli stretti internazionali risulta essere più garantista per gli Stati utilizzatori degli stretti, e non sembra garantire una adeguata protezione dell’ambiente marino e costiero.
Fornari, M. (2010). Il regime giuridico degli stretti utilizzati per la navigazione internazionale. Milano : Giuffrè.
Il regime giuridico degli stretti utilizzati per la navigazione internazionale
FORNARI, MATTEO NICOLA
2010
Abstract
Una delle questioni più problematiche del diritto del mare è costituita dal passaggio delle navi attraverso gli stretti utilizzati per la navigazione internazionale. In particolare, rilevano giuridicamente quei bracci di mare le cui acque rientrano nel mare territoriale degli Stati costieri (ad es. lo stretto di Malacca) o dello Stato costiero (ad es. lo stretto di Messina). La rilevanza di questa tematica è determinata dall’interesse di un numero consistente di Stati a mantenere la massima libertà di movimento sui mari, in quanto i loro scambi commerciali ed interessi militari sono strettamente dipendenti dalla libertà di comunicazione e dalla libera navigazione delle rotte oceaniche. Corollario di tale libertà risulta essere il diritto di transitare con le proprie navi attraverso questi bracci di mare strategicamente importanti. Di contro, gli Stati costieri di stretti si trovano spesso a dover affrontare situazioni critiche per l’ambiente marino e costiero, provocate dall’alta densità di traffico marittimo e dall’alto rischio di incidenti di e tra navi. La Parte III della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Montego Bay, 1982) è stata concepita nel tentativo di bilanciare questi opposti interessi. In realtà il regime giuridico principale introdotto da questa Convenzione per disciplinare la navigazione negli stretti internazionali risulta essere più garantista per gli Stati utilizzatori degli stretti, e non sembra garantire una adeguata protezione dell’ambiente marino e costiero.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.