La Corte di giustizia UE conferma la possibilità per uno Stato membro di ammettere la compensazione transfrontaliera delle perdite infragruppo limitatamente alle sole perdite divenute definitive. In particolare, posto che l’art. 49 TFUE e l’art. 31 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo non ostano a che l’accertamento della definitività delle perdite subite sia fatto con riferimento alla situazione quale sussistente immediatamente dopo la scadenza dell’esercizio fiscale nel quale le perdite siano state subite, i giudici della Corte di Giustizia stabiliscono altresì che non viola il principio della libertà di stabilimento la normativa di uno Stato membro che imponga alla capogruppo, onde poter accedere ad un regime di sgravio di gruppo, di provare che la perdita subita dalla controllata potrebbe essere teoricamente utilizzata nello Stato della fonte (possibilità legale), ma che la compensabilità in detto Stato è di fatto impossibile poiché la controllata ivi residente non percepisce più ricavi nello stesso, a seguito della cessazione delle proprie attività commerciali attraverso la cessione o eliminazione di tutti i propri attivi produttivi di ricavi (impossibilità fattuale).
Francioso, C. (2016). L'utilizzo transfrontaliero delle perdite infragruppo: evoluzione dell'orientamento della Corte di Giustizia dalla sentenza Marks & Spencer al chiarimento del concetto di final losses. DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE, 2016(4), 1498.
L'utilizzo transfrontaliero delle perdite infragruppo: evoluzione dell'orientamento della Corte di Giustizia dalla sentenza Marks & Spencer al chiarimento del concetto di final losses.
FRANCIOSO, CHIARA
2016
Abstract
La Corte di giustizia UE conferma la possibilità per uno Stato membro di ammettere la compensazione transfrontaliera delle perdite infragruppo limitatamente alle sole perdite divenute definitive. In particolare, posto che l’art. 49 TFUE e l’art. 31 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo non ostano a che l’accertamento della definitività delle perdite subite sia fatto con riferimento alla situazione quale sussistente immediatamente dopo la scadenza dell’esercizio fiscale nel quale le perdite siano state subite, i giudici della Corte di Giustizia stabiliscono altresì che non viola il principio della libertà di stabilimento la normativa di uno Stato membro che imponga alla capogruppo, onde poter accedere ad un regime di sgravio di gruppo, di provare che la perdita subita dalla controllata potrebbe essere teoricamente utilizzata nello Stato della fonte (possibilità legale), ma che la compensabilità in detto Stato è di fatto impossibile poiché la controllata ivi residente non percepisce più ricavi nello stesso, a seguito della cessazione delle proprie attività commerciali attraverso la cessione o eliminazione di tutti i propri attivi produttivi di ricavi (impossibilità fattuale).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.