Il saggio affronta il tema del ruolo del minore nei processi civili che lo riguardano. La disciplina non può ovviamente essere unitaria, ma risente del differente grado di incisione che i singoli procedimenti operano nella situazione sostanziale del minore. In alcuni casi (affidamento dei figli, separazione e divorzio) il legislatore ha correttamente escluso in capo al minore la qualità di parte in senso formale: in queste ipotesi, l’istituto dell’audizione (o ascolto), se correttamente gestito, può risultare idoneo alla tutela dell’interesse dei minori. A questo riguardo, viene analizzato l’importante arrêt con il quale la Cassazione nel 2009 ha stabilito che l’audizione debba considerarsi necessaria (salvo il caso di pregiudizio per il minore), mettendo in luce i rischi di una incondizionata applicazione di tale principio. Nei processi che incidono in modo più evidente sui diritti o sullo status del minore (giudizi de potestate, procedimenti di adottabilità) l’audizione non è tuttavia sufficiente, e la l. 149/2001, entrata in vigore nel 2007, ha introdotto la figura del difensore del minore, il quale è quindi chiamato a tutelare il minore nel processo. L’indagine esamina i nodi cruciali sul tema, dedicati al reperimento di un equilibrio e di una specificità di funzioni tra i diversi soggetti (genitori, tutore, curatore speciale, difensore del minore) del processo, e la necessità che il difensore del minore sia dotato di adeguate competenze e rispetti i necessari principi deontologici.
Danovi, F. (2010). Il difensore del minore tra principi generali e tecniche del giusto processo. DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE, 39(1), 243-267.
Il difensore del minore tra principi generali e tecniche del giusto processo
DANOVI, FILIPPO
2010
Abstract
Il saggio affronta il tema del ruolo del minore nei processi civili che lo riguardano. La disciplina non può ovviamente essere unitaria, ma risente del differente grado di incisione che i singoli procedimenti operano nella situazione sostanziale del minore. In alcuni casi (affidamento dei figli, separazione e divorzio) il legislatore ha correttamente escluso in capo al minore la qualità di parte in senso formale: in queste ipotesi, l’istituto dell’audizione (o ascolto), se correttamente gestito, può risultare idoneo alla tutela dell’interesse dei minori. A questo riguardo, viene analizzato l’importante arrêt con il quale la Cassazione nel 2009 ha stabilito che l’audizione debba considerarsi necessaria (salvo il caso di pregiudizio per il minore), mettendo in luce i rischi di una incondizionata applicazione di tale principio. Nei processi che incidono in modo più evidente sui diritti o sullo status del minore (giudizi de potestate, procedimenti di adottabilità) l’audizione non è tuttavia sufficiente, e la l. 149/2001, entrata in vigore nel 2007, ha introdotto la figura del difensore del minore, il quale è quindi chiamato a tutelare il minore nel processo. L’indagine esamina i nodi cruciali sul tema, dedicati al reperimento di un equilibrio e di una specificità di funzioni tra i diversi soggetti (genitori, tutore, curatore speciale, difensore del minore) del processo, e la necessità che il difensore del minore sia dotato di adeguate competenze e rispetti i necessari principi deontologici.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.