Nessuno sa quanti siano i riti processuali in vigore oggi in Italia. Bene. Dal 17 maggio 2007 ce n’è uno di meno. E’ il processo societario applicato al diritto industriale, falciato dalla sentenza della Corte Costituzionale 17 maggio 2007 n. 170. Non ne sentiremo la mancanza. Anzi, debbo dire che la notizia si è sparsa come un fulmine tra gli avvocati, suscitando manifestazioni di giubilo del tutto inusitate per la aplombe professionale che, di regola, contraddistingue gli industrialisti. Il rito societario applicato al diritto industriale, e, vorrei dire, il rito societario in se è figlio di una ormai consolidata tendenza alla frammentazione e specializzazione dei processi. Il legislatore del 1940 ne aveva disegnato uno, il processo ordinario di cognizione, affiancato da alcuni procedimenti speciali.All’origine, si applicava il rito ordinario, integrato da alcune regole speciali modellate sulle esigenze di urgenza, o su necessità tecniche. L’elevata tecnicità della materia, ma, soprattutto, gli obblighi comunitari (si doveva tra l’altro individuare un giudice specializzato competente per le cause relative ai brevetti europei) hanno portato alla costituzione delle Sezioni Specializzate. Con il D.lgs. 27 giugno 2003 n. 168 sono state così istituite presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale. Costituite le Sezioni Specializzate, si è deciso di adeguare il diritto sostanziale. Nasce così il “Codice della proprietà industriale” (Decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30) approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 dicembre 2004 a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 “Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n.52 - Supplemento Ordinario, è entrato in vigore il 19 marzo 2005. Il nuovo “Codice” ha ridisegnato una parte del diritto industriale, sostituendo, abrogandola, la disciplina precedente in materia di marchi (regio decreto 21 giugno 1942, n. 929), invenzioni (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244), disegni e modelli industriali e di utilità (regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411; regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354). Vistoso fu, e resta, comunque il mancato coordinamento con la disciplina del diritto d’autore, che pure appartiene al diritto industriale classico. Riformato il diritto industriale sostanziale e istituite le Sezioni Specializzate si poteva, quanto al rito, lasciare le cose come stavano, accontentandosi dell’adeguamento del diritto sostanziale. E invece no. Nuovo Codice nuovo rito. Il legislatore si fece ammaliare dalla sirena societaria nella (poi rivelatasi errata) convinzione che il nuovo rito avrebbe accelerato i tempi del processo. E così il rito societario, nato per il riformato diritto delle società (D. Lgs. 17. gennaio 2003 n. 5), viene fatto proprio dalle Sezioni Specializzate

Franceschelli, V. (2007). Requiem gioiosa per il rito societario applicato al diritto industriale. RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE, 56(3), 123-128.

Requiem gioiosa per il rito societario applicato al diritto industriale

FRANCESCHELLI, VINCENZO
2007

Abstract

Nessuno sa quanti siano i riti processuali in vigore oggi in Italia. Bene. Dal 17 maggio 2007 ce n’è uno di meno. E’ il processo societario applicato al diritto industriale, falciato dalla sentenza della Corte Costituzionale 17 maggio 2007 n. 170. Non ne sentiremo la mancanza. Anzi, debbo dire che la notizia si è sparsa come un fulmine tra gli avvocati, suscitando manifestazioni di giubilo del tutto inusitate per la aplombe professionale che, di regola, contraddistingue gli industrialisti. Il rito societario applicato al diritto industriale, e, vorrei dire, il rito societario in se è figlio di una ormai consolidata tendenza alla frammentazione e specializzazione dei processi. Il legislatore del 1940 ne aveva disegnato uno, il processo ordinario di cognizione, affiancato da alcuni procedimenti speciali.All’origine, si applicava il rito ordinario, integrato da alcune regole speciali modellate sulle esigenze di urgenza, o su necessità tecniche. L’elevata tecnicità della materia, ma, soprattutto, gli obblighi comunitari (si doveva tra l’altro individuare un giudice specializzato competente per le cause relative ai brevetti europei) hanno portato alla costituzione delle Sezioni Specializzate. Con il D.lgs. 27 giugno 2003 n. 168 sono state così istituite presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale. Costituite le Sezioni Specializzate, si è deciso di adeguare il diritto sostanziale. Nasce così il “Codice della proprietà industriale” (Decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30) approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 dicembre 2004 a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 “Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n.52 - Supplemento Ordinario, è entrato in vigore il 19 marzo 2005. Il nuovo “Codice” ha ridisegnato una parte del diritto industriale, sostituendo, abrogandola, la disciplina precedente in materia di marchi (regio decreto 21 giugno 1942, n. 929), invenzioni (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244), disegni e modelli industriali e di utilità (regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411; regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354). Vistoso fu, e resta, comunque il mancato coordinamento con la disciplina del diritto d’autore, che pure appartiene al diritto industriale classico. Riformato il diritto industriale sostanziale e istituite le Sezioni Specializzate si poteva, quanto al rito, lasciare le cose come stavano, accontentandosi dell’adeguamento del diritto sostanziale. E invece no. Nuovo Codice nuovo rito. Il legislatore si fece ammaliare dalla sirena societaria nella (poi rivelatasi errata) convinzione che il nuovo rito avrebbe accelerato i tempi del processo. E così il rito societario, nato per il riformato diritto delle società (D. Lgs. 17. gennaio 2003 n. 5), viene fatto proprio dalle Sezioni Specializzate
Articolo in rivista - Articolo scientifico
Processo societario applicato al diritto industriale
Italian
2007
56
3
123
128
none
Franceschelli, V. (2007). Requiem gioiosa per il rito societario applicato al diritto industriale. RIVISTA DI DIRITTO INDUSTRIALE, 56(3), 123-128.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10281/14777
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