Da un lato l'articolo 171-ter lett. e) della legge 22 aprile 1941, n. 633 prevede la sanzione penale per il titolare di un esercizio commerciale, che trasmetta un incontro di calcio nell'esercizio stesso pur disponendo del solo abbonamento personale, dall’altro il soggetto, che produca, venda, installi, importi o modifichi congegni in grado di decodificare trasmissioni televisive va incontro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1,4 e 6 del d.lgs. 373/00 alla sola sanzione amministrativa. Anche se la legge del 7 febbraio 2003, n. 22 ha modificato il d.lgs. 373/00, rendendo penalmente rilevanti i comportamenti che prima erano soggetti a sola sanzione amministrativa, il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità del disposto dell’articolo 171-ter, primo comma, lettera e) della legge 633/41, nel testo vigente, in relazione all’articolo 3 Costituzione, in quanto una condotta penalmente più rilevante è stata, nel periodo di vigenza della versione originaria del d.lgs. 373/00, sottoposta ad una sanzione minore.
Vaciago, G. (2006). Utilizzo abusivo di smart card per l`accesso a sistemi satellitari: una difficile evoluzione normativa. RIVISTA PENALE, 5, 557-566.
Utilizzo abusivo di smart card per l`accesso a sistemi satellitari: una difficile evoluzione normativa
VACIAGO, GIUSEPPE EMILIANO
2006
Abstract
Da un lato l'articolo 171-ter lett. e) della legge 22 aprile 1941, n. 633 prevede la sanzione penale per il titolare di un esercizio commerciale, che trasmetta un incontro di calcio nell'esercizio stesso pur disponendo del solo abbonamento personale, dall’altro il soggetto, che produca, venda, installi, importi o modifichi congegni in grado di decodificare trasmissioni televisive va incontro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1,4 e 6 del d.lgs. 373/00 alla sola sanzione amministrativa. Anche se la legge del 7 febbraio 2003, n. 22 ha modificato il d.lgs. 373/00, rendendo penalmente rilevanti i comportamenti che prima erano soggetti a sola sanzione amministrativa, il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità del disposto dell’articolo 171-ter, primo comma, lettera e) della legge 633/41, nel testo vigente, in relazione all’articolo 3 Costituzione, in quanto una condotta penalmente più rilevante è stata, nel periodo di vigenza della versione originaria del d.lgs. 373/00, sottoposta ad una sanzione minore.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.