Con ampio e motivato parere, l'Avvocato generale della Corte di Giustizia europea ha formulato le proprie conclusioni in ordine all'ipotizzato contrasto tra la nuova normativa italiana in tema di falso in bilancio e il diritto comunitario. Tale contrasto risiederebbe nel fatto che le direttive comunitarie prevedono che gli Stati membri siano tenuti a adottare sanzioni appropriate, proporzionate e dissuasive nel caso di omessa pubblicazione dei conti delle imprese commerciali, e a ciò sembrerebbe equiparabile la pubblicazione di un bilancio falso delle società commerciali. L'A. si sofferma quindi sulla parte del parere in cui l'Avvocato generale auspica che i nostri giudici disapplichino la nuova normativa, ritenendo mai abrogata la precedente disposizione di cui all'art. 2621 n. 1 c.c., vigente al momento dei fatti per i quali pendono giudizi sospesi in attesa della decisione della Corte di Giustizia, applicando tale disciplina a detti fatti. L'A. esprime alcune perplessità su queste considerazioni "penalistiche" svolte dall'Avvocato generale
Lanzi, A. (2004). Alcune considerazioni penalistiche sull'asserito contrasto fra i nuovi reati di falso in bilancio e il diritto comunitario. RIVISTA DEL CONSIGLIO(4), 56-59.
Alcune considerazioni penalistiche sull'asserito contrasto fra i nuovi reati di falso in bilancio e il diritto comunitario
LANZI, ALESSIO
2004
Abstract
Con ampio e motivato parere, l'Avvocato generale della Corte di Giustizia europea ha formulato le proprie conclusioni in ordine all'ipotizzato contrasto tra la nuova normativa italiana in tema di falso in bilancio e il diritto comunitario. Tale contrasto risiederebbe nel fatto che le direttive comunitarie prevedono che gli Stati membri siano tenuti a adottare sanzioni appropriate, proporzionate e dissuasive nel caso di omessa pubblicazione dei conti delle imprese commerciali, e a ciò sembrerebbe equiparabile la pubblicazione di un bilancio falso delle società commerciali. L'A. si sofferma quindi sulla parte del parere in cui l'Avvocato generale auspica che i nostri giudici disapplichino la nuova normativa, ritenendo mai abrogata la precedente disposizione di cui all'art. 2621 n. 1 c.c., vigente al momento dei fatti per i quali pendono giudizi sospesi in attesa della decisione della Corte di Giustizia, applicando tale disciplina a detti fatti. L'A. esprime alcune perplessità su queste considerazioni "penalistiche" svolte dall'Avvocato generaleI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.