L'A. analizzando l'istituto della "rinnovazione tacita" dei contratti di locazione (a durata convenzionale o a durata legale) si è soffermato sulle ambiguità interpretative della normativa e sull'esigenza di nuovi interventi da parte del legislatore. La legge n. 431del 1998 ha previsto modalità applicative diverse per il rinnovo tacito del contratto di locazione ad uso abitativo per le locazioni stipulate prima del 30 dicembre 1998 e quelle successive a tale data. Dubbi sono sorti sull'interpretazione dell'art. 2 della legge. Da notare la rilevanza del valore che si vuole attribuire alla volontà privata delle parti contrattuali. Errore diffuso invece, a parere dell'A., è quello di adagiarsi sulla comune opinione che l'art. 1597 c.c. implica sempre e comunque l'instaurazione di un rapporto nuovo.
Capra, D. (2008). La rinnovazione tacita delle locazioni nella legge n. 431/98. In La rinnovazione tacita delle locazioni nella legge n. 431/98 (pp.137-144). Piacenza : La Tribuna.
La rinnovazione tacita delle locazioni nella legge n. 431/98
CAPRA, DOMENICO
2008
Abstract
L'A. analizzando l'istituto della "rinnovazione tacita" dei contratti di locazione (a durata convenzionale o a durata legale) si è soffermato sulle ambiguità interpretative della normativa e sull'esigenza di nuovi interventi da parte del legislatore. La legge n. 431del 1998 ha previsto modalità applicative diverse per il rinnovo tacito del contratto di locazione ad uso abitativo per le locazioni stipulate prima del 30 dicembre 1998 e quelle successive a tale data. Dubbi sono sorti sull'interpretazione dell'art. 2 della legge. Da notare la rilevanza del valore che si vuole attribuire alla volontà privata delle parti contrattuali. Errore diffuso invece, a parere dell'A., è quello di adagiarsi sulla comune opinione che l'art. 1597 c.c. implica sempre e comunque l'instaurazione di un rapporto nuovo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.