Dall'esame della sentenza in epigrafe, l'A. desume che l'istituto del concordato deroga alle normali regole previste per la realizzazione coattiva della garanzia patrimoniale nel fallimento, poiché consente che l'atto stipulato dal fallito possa perdere efficacia. Da questo presupposto l'A. deduce che, secondo i giudici della Cassazione, la cessione dell'azione revocatoria senza il trasferimento dell'azione esecutiva collettiva non avrebbe alcun senso, se non nei casi eccezionali in cui oltre all'azione revocatoria si abbia anche, in sostanza, una vendita coattiva anticipata ed aleatoria, come, appunto, quella attraverso il concordato. L'A. richiama, infine, i principi che discendono dalla suddetta considerazione.
Signorelli, F. (2003). Novità interpretative in tema di cessione dela revocatoria nel concordato.(Commento a Cass. sez. civ. I 13 settembre 2002, n. 13430). IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI, 25(5), 514-515.
Novità interpretative in tema di cessione dela revocatoria nel concordato.(Commento a Cass. sez. civ. I 13 settembre 2002, n. 13430)
SIGNORELLI, FABIO
2003
Abstract
Dall'esame della sentenza in epigrafe, l'A. desume che l'istituto del concordato deroga alle normali regole previste per la realizzazione coattiva della garanzia patrimoniale nel fallimento, poiché consente che l'atto stipulato dal fallito possa perdere efficacia. Da questo presupposto l'A. deduce che, secondo i giudici della Cassazione, la cessione dell'azione revocatoria senza il trasferimento dell'azione esecutiva collettiva non avrebbe alcun senso, se non nei casi eccezionali in cui oltre all'azione revocatoria si abbia anche, in sostanza, una vendita coattiva anticipata ed aleatoria, come, appunto, quella attraverso il concordato. L'A. richiama, infine, i principi che discendono dalla suddetta considerazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.