La pronuncia annotata affronta la problematica concernente i requisiti per la costituzione del pegno e aderisce al più recente, ma ugualmente consolidato orientamento giurisprudenziale creatosi sul punto, distinguendo tra validità "inter partes", per cui è necessaria e sufficiente la mera consegna del bene offerto in pegno e opponibilità della prelazione alla massa dei creditori, per cui, invece, è necessario l'atto scritto avente data certa. Dalla lettura della seconda massima si ricava poi che, in ordine al mandato irrevocabile conferito anche nell'interesse del mandatario, la Cassazione stabilisce che sono autosatisfattori, quindi revocabili, gli incassi effettuati nell'esecuzione di un semplice mandato non riconducibile alla cessione di credito. L'A. commenta, infine, la terza massima, che si inserisce nel consolidato orientamento che nega la compensazione legale degli accrediti derivanti sia da ordini del correntista (poi fallito), sia da bonifici di terzi
Signorelli, F. (2003). Pagamenti e revocatoria fallimentare.(Osservazioni a Cass. sez. civ. 19 novembre 2002, n. 16261). IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI, 25(7), 753-754.
Pagamenti e revocatoria fallimentare.(Osservazioni a Cass. sez. civ. 19 novembre 2002, n. 16261)
SIGNORELLI, FABIO
2003
Abstract
La pronuncia annotata affronta la problematica concernente i requisiti per la costituzione del pegno e aderisce al più recente, ma ugualmente consolidato orientamento giurisprudenziale creatosi sul punto, distinguendo tra validità "inter partes", per cui è necessaria e sufficiente la mera consegna del bene offerto in pegno e opponibilità della prelazione alla massa dei creditori, per cui, invece, è necessario l'atto scritto avente data certa. Dalla lettura della seconda massima si ricava poi che, in ordine al mandato irrevocabile conferito anche nell'interesse del mandatario, la Cassazione stabilisce che sono autosatisfattori, quindi revocabili, gli incassi effettuati nell'esecuzione di un semplice mandato non riconducibile alla cessione di credito. L'A. commenta, infine, la terza massima, che si inserisce nel consolidato orientamento che nega la compensazione legale degli accrediti derivanti sia da ordini del correntista (poi fallito), sia da bonifici di terziI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.