La sentenza annotata precisa, come aveva già fatto in passato, che i debiti contratti dall'imprenditore nel corso della procedura di concordato preventivo non possono essere soddisfatti in prededuzione, stante la funzione meramente liquidatoria del concordato, rispetto alla quale l'eventuale continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del debitore è del tutto estranea. La Corte di cassazione ribadisce anche la differenza tra i presupposti sui quali si fonda l'applicazione estensiva dell'art. 111 l. fall. alle obbligazioni contratte nel corso dell'amministrazione controllata e quelli della gestione dell'impresa nel concordato preventivo. L'A. riporta, inoltre, altre precisazioni contenute nella pronuncia in esame in tema di concordato preventivo.
Signorelli, F. (2003). Natura del credito del mutuante per deposito delle spese di concordato. (Osservazioni a Cass. sez. civ. I 9 settembre 2002, n. 13056). IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI, 25(11), 1149.
Natura del credito del mutuante per deposito delle spese di concordato. (Osservazioni a Cass. sez. civ. I 9 settembre 2002, n. 13056)
SIGNORELLI, FABIO
2003
Abstract
La sentenza annotata precisa, come aveva già fatto in passato, che i debiti contratti dall'imprenditore nel corso della procedura di concordato preventivo non possono essere soddisfatti in prededuzione, stante la funzione meramente liquidatoria del concordato, rispetto alla quale l'eventuale continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del debitore è del tutto estranea. La Corte di cassazione ribadisce anche la differenza tra i presupposti sui quali si fonda l'applicazione estensiva dell'art. 111 l. fall. alle obbligazioni contratte nel corso dell'amministrazione controllata e quelli della gestione dell'impresa nel concordato preventivo. L'A. riporta, inoltre, altre precisazioni contenute nella pronuncia in esame in tema di concordato preventivo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.