La sentenza della Suprema Corte in commento offre all'A. lo spunto per esaminare da vicino la fattispecie dell'accollo cumulativo ex lege del Fondo di garanzia, istituito presso l'Inps, in caso di fallimento del datore di lavoro, secondo quanto previsto e disciplinato all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e del decreto legislativo n. 80 del 1992. L'A., dopo aver dato atto dei fatti che hanno legittimato il ricorso alla Suprema Corte, sezione lavoro, passa ad esaminare i profili normativi che disciplinano l'intervento del Fondo di garanzia. In particolare, l'A. si sofferma ad analizzare la natura del Fondo di garanzia il quale, intervenendo in soccorso del lavoratore, si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza, nel pagamento del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi rientranti nei dodici mesi che precedono l'apertura della procedura concorsuale. L'A., infine, dato atto del principio di diritto espresso dai Supremi Giudici nella decisione in commento, conclude il proprio commento riportando alcune osservazioni finali in materia.
Signorelli, F. (2004). Datore di lavoro insolvente e Fondo di garanzia del TFR.(Nota a Cass. sez. lav. 5 maggio 2003 n. 6808). IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI, 26(8), 884-885.
Datore di lavoro insolvente e Fondo di garanzia del TFR.(Nota a Cass. sez. lav. 5 maggio 2003 n. 6808)
SIGNORELLI, FABIO
2004
Abstract
La sentenza della Suprema Corte in commento offre all'A. lo spunto per esaminare da vicino la fattispecie dell'accollo cumulativo ex lege del Fondo di garanzia, istituito presso l'Inps, in caso di fallimento del datore di lavoro, secondo quanto previsto e disciplinato all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e del decreto legislativo n. 80 del 1992. L'A., dopo aver dato atto dei fatti che hanno legittimato il ricorso alla Suprema Corte, sezione lavoro, passa ad esaminare i profili normativi che disciplinano l'intervento del Fondo di garanzia. In particolare, l'A. si sofferma ad analizzare la natura del Fondo di garanzia il quale, intervenendo in soccorso del lavoratore, si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza, nel pagamento del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi rientranti nei dodici mesi che precedono l'apertura della procedura concorsuale. L'A., infine, dato atto del principio di diritto espresso dai Supremi Giudici nella decisione in commento, conclude il proprio commento riportando alcune osservazioni finali in materia.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.