La sentenza annotata esclude che l'art. 179 l. fall. preveda che, prima della dichiarazione di fallimento quale effetto del mancato raggiungimento delle maggioranze richieste per l'approvazione del concordato preventivo, il debitore sia chiamato ad interloquire anche nei riguardi del provvedimento del giudice delegato che di quel mancato raggiungimento da atto. Premesso che a suo avviso la massima del provvedimento in esame non rende appieno ciò che i giudici di legittimità hanno inteso decidere e data maggiore contezza di quanto contenuto nella motivazione, l'A. riporta e commenta brevemente la conclusione cui giungono i giudici di legittimità. L'A. spiega, infatti, in che senso la Cassazione ribadisce che il diritto di difesa non va inteso in senso "rigidamente formalistico" (cioè con il diritto del debitore ad essere convocato in camera di consiglio oppure quello di poter interloquire ad ogni passaggio), ma "sostanzialistico".
Signorelli, F. (2004). Mancato raggiungimento delle maggioranze e provvedimento del giudice delegato (Commento a Cass. sez. I civ. 5 dicembre 2003, n. 18629). IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI, 26(12), 1348.
Mancato raggiungimento delle maggioranze e provvedimento del giudice delegato (Commento a Cass. sez. I civ. 5 dicembre 2003, n. 18629)
SIGNORELLI, FABIO
2004
Abstract
La sentenza annotata esclude che l'art. 179 l. fall. preveda che, prima della dichiarazione di fallimento quale effetto del mancato raggiungimento delle maggioranze richieste per l'approvazione del concordato preventivo, il debitore sia chiamato ad interloquire anche nei riguardi del provvedimento del giudice delegato che di quel mancato raggiungimento da atto. Premesso che a suo avviso la massima del provvedimento in esame non rende appieno ciò che i giudici di legittimità hanno inteso decidere e data maggiore contezza di quanto contenuto nella motivazione, l'A. riporta e commenta brevemente la conclusione cui giungono i giudici di legittimità. L'A. spiega, infatti, in che senso la Cassazione ribadisce che il diritto di difesa non va inteso in senso "rigidamente formalistico" (cioè con il diritto del debitore ad essere convocato in camera di consiglio oppure quello di poter interloquire ad ogni passaggio), ma "sostanzialistico".I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.