L'A. esamina la problematica connessa al mancato riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n., n. 5, codice civile a favore delle imprese artigiane e delle cooperative di produzione e di lavoro per i crediti derivanti da appalti d'opera, esprimendo seri dubbi sull'esaustività di un'interpretazione all'apparenza eccessivamente rigorosa e formalista.
Signorelli, F. (2006). Il privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 5 codice civile non è applicabile al credito per compenso in appalto d'opera.(Nota a Cass. 26 agosto 2005, n. 17396). IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI, 28(8), 939-941.
Il privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 5 codice civile non è applicabile al credito per compenso in appalto d'opera.(Nota a Cass. 26 agosto 2005, n. 17396)
SIGNORELLI, FABIO
2006
Abstract
L'A. esamina la problematica connessa al mancato riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n., n. 5, codice civile a favore delle imprese artigiane e delle cooperative di produzione e di lavoro per i crediti derivanti da appalti d'opera, esprimendo seri dubbi sull'esaustività di un'interpretazione all'apparenza eccessivamente rigorosa e formalista.File in questo prodotto:
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