Con la sentenza in commento, la Suprema Corte torna sul tema dell'efficacia delle scritture contabili dell'imprenditore in sede di verifica dello stato passivo, per confermare il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene che il curatore, in tale sede, agisca in qualità di terzo sia rispetto ai creditori del fallito, sia rispetto allo stesso fallito. Da tale asserzione l'A. trae la conseguenza che al curatore non sono opponibili i crediti non aventi data certa, secondo quanto stabilito dall'art. 2704 c.c., né le previsioni di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., in tema di efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e tra imprenditori. L'A. rileva, tuttavia, che la sentenza in esame, enunciando il principio di diritto in ordine all'inapplicabilità dell'art. 2709 c.c., cui dovrà uniformarsi la Corte di rinvio, ribadisce in modo chiaro che le scritture contabili dell'imprenditore fallito non sono prive di rilevanza, "potendo essere oggetto di esame quale elementi indiziari in ordine all'esistenza del credito, unitamente ad altri eventuali elementi di giudizio desumibili dalle risultanze processuali già emerse ovvero eventualmente acquisibili sulla base delle risultanze istruttorie già formulate, se tempestive e rilevanti ai fini della decisione".
Signorelli, F. (2005). Ancora in tema di efficacia probatoria delle scritture contabili dell'imprenditore nella procedura di verifica dei crediti. (Osservazioni a Cass. sez. I civ. 15 marzo 2005, n. 5582). IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI, 27(11), 1244-1245.
Ancora in tema di efficacia probatoria delle scritture contabili dell'imprenditore nella procedura di verifica dei crediti. (Osservazioni a Cass. sez. I civ. 15 marzo 2005, n. 5582)
SIGNORELLI, FABIO
2005
Abstract
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte torna sul tema dell'efficacia delle scritture contabili dell'imprenditore in sede di verifica dello stato passivo, per confermare il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene che il curatore, in tale sede, agisca in qualità di terzo sia rispetto ai creditori del fallito, sia rispetto allo stesso fallito. Da tale asserzione l'A. trae la conseguenza che al curatore non sono opponibili i crediti non aventi data certa, secondo quanto stabilito dall'art. 2704 c.c., né le previsioni di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., in tema di efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e tra imprenditori. L'A. rileva, tuttavia, che la sentenza in esame, enunciando il principio di diritto in ordine all'inapplicabilità dell'art. 2709 c.c., cui dovrà uniformarsi la Corte di rinvio, ribadisce in modo chiaro che le scritture contabili dell'imprenditore fallito non sono prive di rilevanza, "potendo essere oggetto di esame quale elementi indiziari in ordine all'esistenza del credito, unitamente ad altri eventuali elementi di giudizio desumibili dalle risultanze processuali già emerse ovvero eventualmente acquisibili sulla base delle risultanze istruttorie già formulate, se tempestive e rilevanti ai fini della decisione".I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.