La Corte d'appello di Torino propone un'interpretazione oggettiva e non più solo soggettiva del combinato disposto degli artt. 2709 e 2710 c.c., sostenendo che qualora il curatore intenda avvalersi delle scritture contabili dell'imprenditore l'aspetto rilevante non sia tanto il fatto che il curatore operi nella sua veste istituzionale di gestore del patrimonio del fallito oppure quale soggetto avente causa del fallito, ma il principio dell'inscindibilità delle scritture contabili. In tema di: Valore probatorio di libri e scritture contabili delle imprese soggette a registrazione. Principio della inscindibilità per la parte favorita. Applicazione al curatore fallimentare, del principio della inscindibilità delle scritture contabili.
Signorelli, F. (2007). L'efficacia probatoria delle scritture contabili dell'imprenditore ed il principio dell'inscindibilità.(Nota a App. Torino sez. I 19 marzo 2007). IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI, 29(7), 810-812.
L'efficacia probatoria delle scritture contabili dell'imprenditore ed il principio dell'inscindibilità.(Nota a App. Torino sez. I 19 marzo 2007)
SIGNORELLI, FABIO
2007
Abstract
La Corte d'appello di Torino propone un'interpretazione oggettiva e non più solo soggettiva del combinato disposto degli artt. 2709 e 2710 c.c., sostenendo che qualora il curatore intenda avvalersi delle scritture contabili dell'imprenditore l'aspetto rilevante non sia tanto il fatto che il curatore operi nella sua veste istituzionale di gestore del patrimonio del fallito oppure quale soggetto avente causa del fallito, ma il principio dell'inscindibilità delle scritture contabili. In tema di: Valore probatorio di libri e scritture contabili delle imprese soggette a registrazione. Principio della inscindibilità per la parte favorita. Applicazione al curatore fallimentare, del principio della inscindibilità delle scritture contabili.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.